Diritto Internazionale
03. I diritti del Rifugiato
Il Diritto d'Asilo
Il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione. L’articolo 10, terzo comma, della Costituzione prevede, infatti, che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
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L’istituto del diritto di asilo non coincide con quello del riconoscimento dello status di rifugiato, per il quale non è sufficiente che nel Paese di origine siano generalmente conculcate le libertà fondamentali, ma il singolo richiedente deve aver subito, o avere il fondato timore di poter subire, specifici atti di persecuzione.
Il dettato costituzionale sul diritto di asilo non è stato attuato, mancando ancora una legge organica che ne stabilisca le condizioni di esercizio, anche se la giurisprudenza ha stabilito la possibilità di riconoscere il diritto di asilo allo straniero anche in assenza di una disciplina apposita.
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Il riconoscimento del rifugiato è, invece, entrato nel nostro ordinamento con l’adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che definisce lo status di rifugiato, e alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea.
La Protezione Internazionale
La Protezione Internazionale tramite Asilo Politico è garantita a coloro i quali è riconosciuto lo Status di rifugiato, ossia a colui che “per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”.
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Per il riconoscimento dello Status di rifugiato, quindi, gli elementi essenziali sono:
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l fondato timore di essere perseguitato;
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i motivi della persecuzione;
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il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o dove domicilia, se apolide) e, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato.
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Si ricorda, in questa sede, che i "motivi della persecuzione" devono riguardare la razza, la religione, la nazionalità, l’appartenenza a un particolare gruppo sociale e opinione politica.
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Il nostro Studio Legale nel corso degli ultimi anni, con l'aumento delle richieste di Protezione Internazionale, ha deciso di intervenire ad ampio spettro all'interno di questo ambito così delicato e sfaccettato nel tentativo di tutelare quelle persone che giungono sulla nostra isola per sfuggire alle situazioni di difficoltà e gravi soprusi.